Decreto direttoriale 10 giugno 2026 – Termini e modelli di comunicazione
Decreto interministeriale 7 maggio 2026 – Modalità attuative dell’Iperammortamento
Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, commi 427-436 – Introduzione
dell’Iperammortamento 2026
SOGGETTI BENEFICIARI:
Titolari di reddito d’impresa residenti in Italia, di qualsiasi dimensione e settore.
Sono esclusi i soggetti in regime forfettario o catastale, nonché le imprese in stato di liquidazione, fallimento
o altra procedura concorsuale.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI ED ENTITÀ AGEVOLAZIONE:
Iperammortamento maggiorato per l’acquisizione (anche in leasing) riconosciuta per gli investimenti effettuati
dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli
allegati IV e V annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura;
b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti
rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per il
fotovoltaico: solo moduli iscritti nel registro ENEA (art. 12, co. 1, lett. b) e c), DL 181/2023).
N.B. Il vincolo di produzione in UE/SEE è stato eliminato dal DL 38/2026 (salvo pannelli fotovoltaici).
Con riferimento alla misura dell’agevolazione, l’Iperammortamento sarà pari a:
– fino a 2,5 milioni di euro 180%
– oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro 100%
– oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro 50%
Nessuna maggiorazione, invece, compete per gli investimenti eccedenti complessivamente i 20
milioni di euro.
PROCEDURA DI ACCESSO – COMUNICAZIONI AL GSE:
L’accesso avviene tramite la piattaforma www.gse.it (SPID o CIE). Sono previste tre comunicazioni:
1. Comunicazione preventiva – dati sull’ammontare degli investimenti e sulla data prevista di entrata
in funzione dei beni.
► Apertura sportello: 12 giugno 2026 ore 12:00. In questa prima fase è possibile trasmettere
ESCLUSIVAMENTE questa comunicazione.
2. Comunicazione di conferma – entro 60 giorni dall’esito positivo GSE sulla preventiva; attesta il
pagamento di almeno il 20% di acconto per ciascun bene, con indicazione di dati d’acquisto, fatture
e date di pagamento.
3. Comunicazione di completamento – ad avvenuta interconnessione dei beni, e comunque entro il
15 novembre 2028; corredata da perizia tecnica asseverata e certificazione contabile.
FRUIZIONE DEL BENEFICIO:
Il beneficio decorre dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento,
a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso anno e che il GSE abbia comunicato l’esito
positivo delle verifiche.
CUMULO:
– La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni ricevute per i medesimi costi;
– Non è cumulabile col credito di imposta 4.0 di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30
dicembre 2024, n. 207.




