- Apertura portale dal 7 agosto 2024
RISORSE:
6,3 miliardi in parti uguali per i due anni.
Tutte le imprese che effettuano negli anni 2024 e 2025 “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.
L’accesso al credito di imposta Transizione 5.0 è vincolato alla realizzazione di investimenti trainanti. E’ necessario confermare il pagamento di un acconto di almeno il 20% del costo, con accettazione dell’ordine da parte del venditore, da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricevuta di conferma prenotazione.
Tali investimenti si articolano su diverse categorie, ciascuna con precise specifiche e requisiti:
1. BENI 4.0 + RISPARMIO ENERGETICO (INVESTIMENTO TRAINANTE)
Per poter beneficiare dell’incentivo, le imprese devono effettuare investimenti in beni strumentali materiali e immateriali elencati negli allegati A e B del piano Transizione 4.0. Questi beni devono essere integrati nel sistema aziendale di gestione della produzione o nella rete di fornitura, e devono generare una riduzione dei consumi energetici:
• pari almeno al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa,
• al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
L’allegato B, dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità agli incentivi anche per:
2. IMPIANTI FOTOVOLTAICI E ALTRI SISTEMI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO (INVESTIMENTO TRAINATO)
Impianti fotovoltaici e altri sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo.
Una volta attivato l’investimento in beni strumentali è possibile avere il credito d’imposta anche per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 12, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
Le imprese dovranno produrre diversi documenti, alcuni prima (ex ante) e altri dopo (ex post) aver effettuato l’investimento:
riportare riferimento normativo su ddt, fatture e altri documenti;
• una certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili. rilasciata da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo, ma sono compresi in ogni caso EGE e Esco);
• una comunicazione ex ante al GSE (prenotazione credito);
• comunicazioni di aggiornamento sull’avanzamento degli investimenti, in cui si attesta il pagamento di un acconto del 20% entro 30 giorni dalla ricevuta di conferma prenotazione
• una certificazione ex post attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Rilasciata da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo, ma sono compresi in ogni caso EGE e Esco);
• un’attestazione dell’avvenuta interconnessione;
• una comunicazione ex post al GSE rispetto al completamento degli investimenti
• certificazione contabile da parte del revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto di questa ulteriore spesa.
Fruizione
Il credito d’imposta si può utilizzare esclusivamente in compensazione in un’unica quota tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.
L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data e’ riportato in avanti ed e’ utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.